Cambia il massimale di reddito sul quale vengono conteggiati i contributi per artigiani e commercianti, salendo per l’anno 2024 ad euro 18.415,00 (riferimento circolare Inps 33/2024 del 07.02.2024).
Al minimale vengono applicate le seguenti aliquote:
- Titolare di qualunque età e coadiuvanti di età superiore a 21 anni: 24% artigiani 24,48% commercianti;
- Coadiuvanti di età non superiore a 21 anni: 23,70% artigiani 24,18% commercianti.
L’importo del valore minimale rileva, oltre che per il pagamento dei contributi, anche ai fini del riscatto agevolato della laurea, il cui costo è conteggiato nella misura del 33% del minimale stesso. Questo vale a dire che nell’anno 2024 l’importo dovuto per ogni anno riscattato è pari ad euro 6.076,95.
Le scadenze per i pagamenti dei contributi fissi non cambiano, pertanto 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio, relativamente al versamento dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, il versamento è come sempre previsto entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Peraltro i lavoratori autonomi, iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, potranno avvalersi della compensazione con il modello F24 dei crediti contributivi, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Il versamento dei contributi eccedenti il minimale trova un limite, che varia a seconda che l’assicurato non abbia una anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, o sia stato iscritto alla gestione pensionistica in data precedente. Nel primo caso il massimale reddituale è fissato ad euro 119.650,00, nel secondo caso il massimale su cui calcolare i contributi è pari ad euro 91.680,00.
In ultima battuta è confermata per il 2024 la possibilità, per i titolari pensione, di chiedere la riduzione del 50%, così come viene confermato il regime contributivo agevolato con la riduzione del 35% per i forfettari (che si applicherà ai già beneficiari del regime agevolato nel 2023, se non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso). Chi ha iniziato una nuova attività di impresa, nell’anno 2023, ed intende beneficiare nel 2024 del regime agevolato, deve effettuare comunicazione per l’adesione, entro il prossimo termine perentorio fissato al 28 febbraio 2024, salvo il caso in cui decida di pagare l’aliquota per intero fruendo pertanto dei conseguenti benefici pensionistici.