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Regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR
D’intesa con le altre Confederazioni dell’artigianato che stanno dando analoga informativa ai rispettivi territori, affrontiamo con la presente nota informative
l’argomento della regolamentazione dei casi di esenzione dagli obblighi ADR, per aggiornarvi sull’evoluzione delle problematiche emerse con riferimento agli impatti a carico
delle imprese.
E’ utile ricordare che la corretta individuazione e gestione delle casistiche di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR, già a fine del 2022 aveva presentato diverse
criticità con particolare riferimento al nuovo obbligo per gli speditori; era intervenuta, in proposito, la circolare ministeriale del 21 dicembre 2022 con la quale veniva chiarito che
erano “fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione”.
Nonostante tale indicazione fosse a nostro avviso chiara nel definire i casi di esenzione, nei mesi successivi permaneva una disomogeneità interpretativa più volte segnalata anche da
parte di alcune associazioni del Sistema CASARTIGIANI. Per tale motivo, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è intervenuto con il DM 7 Agosto 2023.
Tale decreto chiarisce le casistiche di esenzione ma definisce una serie di adempimenti necessari per poter beneficiare di tale esenzione.
Tale aspetto – unitamente ad una definizione di speditori non chiara – ha creato una situazione estremamente critica in particolare per le imprese artigiane appartenenti a quei
settori che, nello svolgimento della loro attività, producono rifiuti pericolosi ricadenti in ADR che conferiscono a trasportatori autorizzati (ad es. piccole autofficine, tintolavanderie,
installatori e manutentori di impianti etc.).
In particolare, l’interpretazione della norma sembra far rientrare tali soggetti all’interno della definizione di speditori e, pertanto, per beneficiare dell’esenzione dalla nomina del
consulente ADR queste imprese dovrebbero adempiere agli obblighi del DM 7 agosto 2023 (in particolare al registro spedizioni e formazione).
Questa lettura rappresenta certamente un paradosso, considerando che si tratta di soggetti che – per piccolissimi quantitativi di rifiuti prodotti e conferiti annualmente - già applicano la
stringente disciplina prevista per la gestione di rifiuti e che dovrebbero sostenere una duplicazione di obblighi.
Alla luce di ciò, unitariamente a Confartigianato e Cna abbiamo inviato una richiesta (allegata) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per conoscenza al MASE,
chiedendo di intervenire per chiarire l’esclusione dei nuovi obblighi per tutte le imprese artigiane che si configurano come produttori di piccole quantità di rifiuti pericolosi ricadenti
in ADR e che, dovrebbero - in aggiunta ai normali adempimenti previsti dalla disciplina sui rifiuti – tenere un registro delle spedizioni e sostenere una formazione aggiuntiva.
A seguito di tale richiesta, è pervenuta oggi la risposta del MIT .
In sostanza, il Ministero (anticipando l’imminente uscita di una circolare) apre alla possibilità di considerare valida, ai fini del registro di cui al DM 7 agosto 2023, la tenuta di
eventuali altri registri (incluso quindi il Registro di Carico e Scarico dei rifiuti), eventualmente integrati con le informazioni necessarie.
Da questo punto di vista, dunque, la risposta risulta positiva.
Viene invece ribadita la necessità di garantire una adeguata formazione, precisando però che la cadenza (e, ricordiamo, anche il numero di ore e le modalità di erogazione) è
lasciata alla discrezionalità del singolo operatore.
Va evidenziato, inoltre, che rispetto al contenuto della nostra richiesta il MIT non dà alcuna ulteriore indicazione rispetto alla necessità di chiarire la portata della definizione di
speditori.
Alla luce di ciò, consigliamo le strutture del Sistema CASARTIGIANI interessate di tarare le ipotesi di lavoro sugli strumenti necessari ad assistere le imprese in questo particolare
ambito di servizio, spostando certamente l’attenzione sul fronte della formazione.
La Confederazione fornirà ogni ulteriore informazione sui possibili ulteriori sviluppi della materia.