La Camera ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto Fiscale (D.L. n. 155/2024). Nel provvedimento è stato trasfuso il contenuto del D.L. n. 167/2024, che viene contemporaneamente abrogato, mantenendo tuttavia in essere quegli atti e provvedimenti che hanno prodotto effetti e rapporti giuridici sorti sulla base della loro vigenza.
Di seguito le principali disposizioni contenute nel decreto legge convertito.
Stanziamento di risorse
Tra le novità viene previsto il rifinanziamento di diverse misure. In particolare:
- l’articolo 1, comma 5-bis, incrementa di 70 milioni di euro per l’anno 2025 le risorse a disposizione del Fondo complementare per contratti di filiera e distrettuali per i settori
agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo, previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera h), n. 1, del D.L. n. 59/2021;
- l’articolo 1 ,comma 6-bis, aumenta di 2,5 milioni di euro per l’anno 2024 la dotazione del Fondo per patenti giovani autisti per l’autotrasporto, di cui all’articolo 1, comma 5-bis, del
D.L. n. 121/2021, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato “buono patente autotrasporto”, pari all'80%
della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra 18 e 35 anni per il conseguimento della patente e delle
abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci;
- l’articolo 2 incrementa l’autorizzazione di spesa, di cui all’articolo 1, comma 186, della legge n. 232/2016, relativa all’indennità APE sociale di 20 milioni di euro per l’anno 2025,
30 milioni di euro per l’anno 2026, 50 milioni di euro per l’anno 2027 e di 10 milioni di euro per l’anno 2028;
- l’articolo 7, comma 1-bis, aumenta di 4.690 milioni di euro lo stanziamento a favore del credito di imposta beni strumentali 4.0 di cui all'articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, della
legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020).
Obbligo assicurativo rischi catastrofali obbligo assicurativo contro eventi catastrofali
L’articolo 1-bis, comma 2, fornisce chiarimenti sull’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative per danni derivanti da eventi catastrofali, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024
(articolo 1, commi 101-111, legge n. 213/2023), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2025. L’obbligo assicurativo interesserà tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione
in Italia, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio.
Ravvedimento speciale per il concordato preventivo biennale
L’articolo 7, modificato nel corso dell’iter di conversione, interviene sotto sulla disciplina del regime di ravvedimento speciale di cui all’articolo 2-quater del D.L. n. 113/2024. Tale
ravvedimento speciale consente ai soggetti che entro il 31 ottobre 2024 hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB) di sanare le irregolarità dichiarative relative agli anni
dal 2018 al 2022, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’IRAP.
Una prima novità consiste nell'allargamento della platea dei contribuenti che possono fruire del ravvedimento. Sono infatti ammessi al ravvedimento anche i soggetti multiattività. In
particolare possono accedere al ravvedimento speciale i soggetti con ricavi (di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), del TUIR) o compensi (di cui all'art. 54,
comma 1, del TUIR) fino a 5.164.569 euro, che , non forfettari, hanno aderito al concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024 e che per una delle annualità comprese tra il
2018 e il 2022:
1) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del D.L. n. 50/2017, dalla legge n. 96/2017, e dell'articolo 148 del D.L. n. 34/2020;
2) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del D.L. n. 50/2017;
3) hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora
l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei
ricavi dichiarati. Tali soggetti, al momento di procedere al versamento dell’imposta sostitutiva: relativamente alle imposte sui redditi e addizionali avranno come base imponibile la
differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%, mentre l’imposta
sostitutiva sarà del 12,5; con riferimento all’Irap invece la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della
produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato 25%, mentre per l’imposta sostitutiva si applica l’aliquota del 3,9%.
Ai sensi del comma 6-quater, le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali che dell’IRAP sono diminuite del 30% in particolari casi soggettivi.
In merito alle modalità di versamento dell’imposta sostitutiva, con una modifica apportata in sede di conversione, in caso di società e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR ovvero di
società di capitali in regime di trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR, il versamento dell’imposta sostitutiva può essere eseguito dalla società o associazione in
luogo dei singoli soci o associati. Altra novità apportata in sede di conversione riguarda le cause di decadenza, nelle quali si aggiunge anche la dichiarazione infedele della causa di esclusione dagli ISA di cui al comma 6-bis. Restano comunque validi i pagamenti già effettuati e non si dà luogo a rimborso.
Concordato preventivo biennale
La conversione in legge del decreto apporta modifiche anche per il concordato preventivo biennale, di cui agli articoli da 10 a 22 del D.lgs. n. 13/2024, prevedendo la riapertura dei
termini al 12 dicembre, ad ecceazione dei forfettari e lo slittamento al 16 gennaio 2025 per il versamento degli acconti.
L’adesione al CPB deve essere formalizzata con una dichiarazione integrativa entro il 12 dicembre 2024. Tale dichiarazione integrativa non deve indicare un minore imponibile o,
comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024.
Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte
Come già sopra anticipato, l’articolo 7-quater proroga, per il solo periodo d’imposta 2024, al 16 gennaio 2025 il secondo acconto Irpef 2024 per le persone fisiche titolari di partita IVA
che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro. Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure
in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo
20, comma 2, del D.lgs. n. 241/1997. Sono esclusi dal beneficio i versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi INAIL. Per tali contributi,
pertanto, il pagamento andava eseguito entro il termine ordinario del 2 dicembre 2024).
Credito di imposta ZES unica per il Mezzogiorno
L’articolo 8, sostituendo il terzo periodo dell’art. 1 del D.L. n. 113/2024, modifica la procedura per la fruizione del credito d’imposta ZES unica per il Mezzogiorno, di cui all’articolo 16 del
D.L. 124/2023. Viene prevista la possibilità di indicare nella comunicazione integrativa, che doveva essere inviata entro il 2 dicembre 2024, un ammontare di investimenti effettivamente
realizzati superiore a quello esposto nella comunicazione iniziale di prenotazione del credito, inviata dal 12 giugno al 12 luglio 2024. Prima della modifica, nella comunicazione integrativa
le imprese potevano indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello esposto nella comunicazione originaria. Il modello di comunicazione
integrativa, con le relative istruzioni, è stato approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 350036/2024 del 9 settembre 2024, aggiornato con
Provvedimento n. 406943 del 6 novembre 2024. Ai sensi del punto 3.3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, si considera tempestiva la
comunicazione integrativa trasmessa dal 28 novembre al 2 dicembre 2024 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 7 dicembre 2024, tramite il software «Zes
unica integrativa» disponibile sul sito delle Entrate. A seguito della possibilità introdotta di indicare nella comunicazione integrativa investimenti superiori o ulteriori rispetto a quanto
dichiarato nella comunicazione iniziale di prenotazione del credito, vengono modificate anche le modalità di determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile.
In primo luogo, intervenendo sul comma 2, primo periodo dell’articolo 1 del D.L. n. 113/2024, viene specificato che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun
beneficiario sarà pari al credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa relativa agli investimenti indicati nella comunicazione iniziale di prenotazione del credito, moltiplicato
per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 12 dicembre 2024. Tale nuova percentuale sarà ottenuta rapportando il
limite di spesa previsto dall’art. 16, comma 6, del D.L. n. 124/2023 all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative. Viene poi
introdotto il nuovo comma 3-bis, con il quale si prevede che, nel caso in cui il credito d’imposta fruibile, come sopra determinato, risulti pari al limite massimo previsto dall’art. 16,
comma 1, del D.L. n. 124/2023, con il predetto provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sarà determinato l’ammontare massimo del credito residuo fruibile da ciascun
beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati. Detta percentuale sarà ottenuta rapportando l’importo delle eventuali risorse rimanenti all’ammontare
complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni integrative riferite agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati.